Certificati e estratti di Stato Civile

Ultima modifica 6 luglio 2023

NASCITA

INFORMAZIONI GENERALI
I Certificati e gli estratti di nascita dimostrano il luogo e la data di nascita.
Possono essere rilasciati se l'atto di nascita è registrato presso il Comune di Bodio Lomnago e cioè, in linea di massima:

  • se la nascita è stata dichiarata all'Ufficiale di Stato Civile di Bodio Lomnago;
  • se al momento della nascita la madre era residente a Bodio Lomnago;
  • se la nascita è avvenuta all'estero e l'atto è stato trascritto nei Registri di stato civile del Comune di Bodio Lomnago (di norma l'atto viene trascritto se almeno uno dei genitori è residente o iscritto all'AIRE di Bodio Lomnago al momento della nascita del figlio)

Per quanto riguarda gli estratti per riassunto degli atti di nascita, questi riportano anche eventuali annotazioni integrative che apportano informazioni ulteriori ed aggiuntive a quelle già contenute nell’atto (ad esempio informazioni su eventuali matrimoni).

N.B. - Per avere la certezza che tutti gli aggiornamenti (annotazioni) previsti dalla legge siano riportati nell’estratto, è opportuno rivolgersi al comune di registrazione dell’atto e non in quello di trascrizione.

Il documento ha la validità di 6 mesi. Se le informazioni contenute non subiscono variazioni, gli interessati possono dichiararlo in calce, anche dopo la scadenza del documento, senza l’obbligo di autenticare la firma né di apporla in presenza di un dipendente addetto.

E' vietato alle Pubbliche Amministrazioni ed ai gestori di pubblici servizi richiedere ai cittadini e alle imprese la produzione di certificati.
Le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi sono tenuti:

1.       ad accettare le dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazione) sottoscritte dall'interessato (vedi cartella “Autocertificazione”);
2.     ad acquisire d'ufficio, al posto dei certificati, le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'Amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Queste modalità non sono obbligatorie per gli enti privati che, pertanto, possono continuare a richiedere la produzione di certificati.

REQUISITI
Il certificato o l’estratto deve riguardare atti iscritti o trascritti nei registri dello Stato Civile di Bodio Lomnago.
Non è necessaria la presenza dell'intestatario, il certificato può essere richiesto da chiunque, purché sia a conoscenza degli elementi per l’identificazione dell’intestatario dell’atto: cognome, nome e data di nascita.

COSTO DEL DOCUMENTO
Il rilascio dei certificati e degli estratti è esente da ogni spesa

TEMPI DI RILASCIO
I certificati e gli estratti vengono rilasciati a vista.

NORME GENERALI DI RIFERIMENTO
D.P.R. 3.11.2000 n.396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, norma dell’art. 2 comma 12, della legge 15 maggio 1997 n. 127.”;
D.P.R. 28.12.2000 n.445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. – art. 41 e segg.

DOVE RIVOLGERSI
Ufficio Stato Civile – Comune di Bodio Lomnago.

ORARIO PER IL PUBBLICO
Dal Lunedì al Giovedì, dalle ore 8.30 alle ore 10.30 
Lunedì e Mercoledì pomeriggio, dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Venerdì dalle 10.30 alle 12.30
Sabato mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

PER CONTATTARCI
email: demo@comune.bodio-lomnago.va.it


MATRIMONIO

INFORMAZIONI GENERALI
Il certificato di matrimonio serve a dimostrare il luogo e la data di celebrazione del matrimonio.
Può essere rilasciato se l’atto di matrimonio e’ registrato presso il comune di Bodio Lomnago e cioè:

  • se il matrimonio e’ avvenuto a Bodio Lomnago;
  • se il matrimonio e’ avvenuto altrove, anche all’estero, ma trascritto a Bodio Lomnago (l’atto viene trascritto, di norma, se almeno uno degli sposi era residente a Bodio Lomnago al momento del matrimonio).

Per quanto riguarda gli estratti per riassunto degli atti di matrimonio, questi riportano anche eventuali annotazioni integrative che apportano informazioni ulteriori ed aggiuntive a quelle già contenute nell’atto (ad esempio gli estratti di matrimonio riportano informazioni sul regime patrimoniale esistente tra i coniugi o su eventuali convenzioni matrimoniali).

N.B. - Per avere la certezza che tutti gli aggiornamenti (annotazioni) previsti dalla legge siano riportati nell’estratto, è opportuno rivolgersi al comune di registrazione dell’atto e non in quello di trascrizione.

Il documento ha validità di 6 mesi. Se le informazioni contenute non subiscono variazioni, gli interessati possono dichiararlo in calce, anche dopo la scadenza del documento, senza l’obbligo di autenticare la firma né di apporla in presenza di un dipendente addetto.

E' vietato alle Pubbliche Amministrazioni ed ai gestori di pubblici servizi richiedere ai cittadini e alle imprese la produzione di certificati.
Le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi sono tenuti:

1.       ad accettare le dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazione) sottoscritte dall'interessato (vedi cartella “Autocertificazione”);
2.     ad acquisire d'ufficio, al posto dei certificati, le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'Amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Queste modalità non sono obbligatorie per gli enti privati che, pertanto, possono continuare a richiedere la produzione di certificati.

REQUISITI
Il certificato o l’estratto deve riguardare atti iscritti o trascritti nei registri dello Stato Civile di Bodio Lomnago.
Non è necessaria la presenza dell'intestatario, il certificato può essere richiesto da chiunque, purché sia a conoscenza degli elementi per l’identificazione dell’intestatario dell’atto: cognome, nome e data di matrimonio.

COSTO DEL DOCUMENTO
Il rilascio dei certificati e degli estratti è esente da ogni spesa

TEMPI DI RILASCIO
I certificati e gli estratti vengono rilasciati a vista.

NORME GENERALI DI RIFERIMENTO
D.P.R. 3.11.2000 n.396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, norma dell’art. 2 comma 12, della legge 15 maggio 1997 n. 127.”;
D.P.R. 28.12.2000 n.445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. – art. 41 e segg.

DOVE RIVOLGERSI
Ufficio Stato Civile – Comune di Bodio Lomnago.

ORARIO PER IL PUBBLICO
Dal Lunedì al Giovedì, dalle ore 8.30 alle ore 10.30 
Lunedì e Mercoledì pomeriggio, dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Venerdì dalle 10.30 alle 12.30
Sabato mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

PER CONTATTARCI
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REGIME PATRIMONIALE DEI CONIUGI

INFORMAZIONI GENERALI
Il matrimonio comporta per i coniugi conseguenze non solo personali ma anche di ordine patrimoniale, esso infatti, in mancanza di diversa manifestazione di volontà, instaura automaticamente il regime patrimoniale della comunione legale dei beni.
I coniugi possono scegliere il regime della separazione dei beni:

  • al momento della celebrazione del matrimonio, rendendo apposita dichiarazione al celebrante (Ufficiale di Stato Civile, Parroco o altro Ministro del Culto)
  • prima del matrimonio, a mezzo di apposita convenzione stipulata avanti ad un notaio (la convenzione deve essere prodotta all'ufficiale di Stato Civile al momento della celebrazione o della trascrizione del matrimonio)
  • successivamente al matrimonio, con convenzione stipulata avanti ad un notaio per atto pubblico

Il regime patrimoniale determina la regolamentazione giuridica degli acquisti effettuati dai coniugi durante il rapporto matrimoniale nel seguente modo:

Comunione legale dei beni è il regime patrimoniale, introdotto dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, che si applica automaticamente se i coniugi non optano per un regime diverso. Comporta che i beni acquistati dai coniugi insieme o individualmente entrino a far parte di un unico patrimonio comune ai due coniugi, i quali, indipendentemente dall'apporto reale di ognuno, ne sono proprietari al 50%. Sono esclusi dalla comunione i beni acquistati precedentemente al matrimonio e i beni personali elencati nell'art. 179 del Codice Civile.

Separazione dei beni comporta che ciascun coniuge conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio e ne mantenga il godimento e l'amministrazione esclusiva.

N.B.- per qualsiasi cambiamento del regime patrimoniale, dopo il matrimonio, occorre rivolgersi ad un notaio per la stipulazione di un'apposita convenzione.
La convenzione verrà poi trasmessa dal notaio all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio, ai fini dell'annotazione sull'atto di matrimonio.

REGIME PUBBLICITARIO
La forma di pubblicità del regime patrimoniale dei coniugi viene realizzata mediante annotazioni a margine dell’atto di matrimonio. La scelta del regime di separazione dei beni e di eventuali convenzioni matrimoniali modificative del regime patrimoniale legale (es. costituzione fondo patrimoniale) produrrà infatti gli effetti rispetto ai terzi, solamente dalla data dell'annotazione sull'atto di matrimonio.
Qualora sia necessario perciò provare il regime patrimoniale dei coniugi occorre richiedere un estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, che riporta le annotazioni suddette, con gli estremi essenziali degli atti che producono le variazioni al regime della comunione legale dei beni. Per quanto attiene invece alle singole clausole delle convenzioni occorre rivolgersi al notaio rogante.
Nell’ipotesi quindi che a margine dell’atto di matrimonio non risulti alcuna annotazione circa il regime patrimoniale, i terzi sono legittimati a ritenere che gli sposi non abbiano stipulato alcuna convenzione e che quindi gli stessi si trovino in regime di comunione legale dei beni acquistati dopo l’entrata in vigore della legge di riforma del diritto di famiglia (Legge 19 maggio 1975 n. 151, entrata in vigore il 20 settembre 1975).
Si precisa che il regime di comunione legale si scioglie anche per una delle cause indicate dall’art. 191 del codice civile tra cui gli eventi che vengono annotati sull'atto di matrimonio sulla base di apposita comunicazione inviata dal Tribunale (es. sentenza di separazione personale sentenza di "divorzio").
N.B. il regime automatico della comunione legale dei beni non viene annotato sull'atto di matrimonio

NORME GENERALI DI RIFERIMENTO
CODICE CIVILE articoli dal 50 a 230 – modificati dalla Legge 19.5.1975 n. 151 (Riforma del Diritto di famiglia);
D.P.R. n. 396 del 3/11/2000 - "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'Ordinamento dello Stato Civile, a norma dell'art. 2 comma 12 legge 127 del 15/5/1997".

DOVE RIVOLGERSI
Ufficio Stato Civile – Comune di Bodio Lomnago.

ORARIO PER IL PUBBLICO
Dal Lunedì al Giovedì, dalle ore 8.30 alle ore 10.30 
Lunedì e Mercoledì pomeriggio, dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Venerdì dalle 10.30 alle 12.30
Sabato mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

PER CONTATTARCI
email: demo@comune.bodio-lomnago.va.it


MORTE

INFORMAZIONI GENERALI
Il certificato di morte attesta il luogo e la data di decesso.
Può essere rilasciato se l’atto di matrimonio e’ registrato presso il comune di Bodio Lomnago e cioè:

  • se il decesso e’ avvenuto a Bodio Lomnago;
  • se il decesso e’ avvenuto altrove, anche all’estero, ma trascritto a Bodio Lomnago (l’atto viene trascritto se il defunto era residente a Bodio Lomnago).

Per quanto riguarda gli estratti per riassunto degli atti di morte, questi riportano anche informazioni ulteriori ed aggiuntive

E' vietato alle Pubbliche Amministrazioni ed ai gestori di pubblici servizi richiedere ai cittadini e alle imprese la produzione di certificati.
Le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi sono tenuti:

1.       ad accettare le dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazione) sottoscritte dall'interessato (vedi cartella “Autocertificazione”);
2.     ad acquisire d'ufficio, al posto dei certificati, le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'Amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Queste modalità non sono obbligatorie per gli enti privati che, pertanto, possono continuare a richiedere la produzione di certificati.

REQUISITI
Il certificato o l’estratto deve riguardare atti iscritti o trascritti nei registri dello Stato Civile di Bodio Lomnago.
Non è necessaria la presenza dell'intestatario, il certificato può essere richiesto da chiunque, purché sia a conoscenza degli elementi per l’identificazione dell’intestatario dell’atto: cognome, nome e data di morte.

COSTO DEL DOCUMENTO
Il rilascio dei certificati e degli estratti è esente da ogni spesa

TEMPI DI RILASCIO
I certificati e gli estratti vengono rilasciati a vista.

NORME GENERALI DI RIFERIMENTO
D.P.R. 3.11.2000 n.396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, norma dell’art. 2 comma 12, della legge 15 maggio 1997 n. 127.”;
D.P.R. 28.12.2000 n.445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. – art. 41 e segg.

DOVE RIVOLGERSI
Ufficio Stato Civile – Comune di Bodio Lomnago.

ORARIO PER IL PUBBLICO
Dal Lunedì al Giovedì, dalle ore 8.30 alle ore 10.30 
Lunedì e Mercoledì pomeriggio, dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Venerdì dalle 10.30 alle 12.30
Sabato mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

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