Denuncia di Nascita

Ultima modifica 6 luglio 2023

DESCRIZIONE
La denuncia di nascita, per la quale non è più necessaria la presenza dei testimoni, può essere resa:

  • per i genitori uniti in matrimonio:
  • da uno dei due genitori o entrambi;
  • da un loro procuratore speciale (munito quindi di atto notarile);
  • da medico/ostetrica che ha assistito al parto;
  • da persona che ha assistito al parto.
  • per i genitori non uniti in matrimonio:
  • dalla sola madre che intende riconoscere il figlio;
  • dal padre e dalla madre congiuntamente, se intendono riconoscere entrambi il figlio, previa apposita dichiarazione sulla mancanza di cause ostative al riconoscimento (da parte di entrambi i genitori).

Si evidenzia che il figlio naturale può essere riconosciuto dai propri genitori, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento.

TERMINI PER LA DICHIARAZIONE
Entro 3 giorni dalla nascita, se la dichiarazione viene resa presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura in cui è avvenuta la nascita.
Entro 10 giorni dalla nascita, se la dichiarazione viene resa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza della madre (salvo diverso accordo espresso dai genitori in base al quale il padre può dichiarare la nascita nel comune di propria residenza)
Nel Comune di residenza, se diverso da quello di nascita, la dichiarazione può essere resa soltanto dai genitori.
N.B. -  Se la dichiarazione è fatta dopo più di dieci giorni dalla nascita, l'Ufficiale dello Stato Civile può riceverla solo se vengono espressamente indicate le ragioni del ritardo. Di tale ritardo viene in ogni caso data segnalazione al Procuratore della Repubblica

ATTRIBUZIONE DEL NOME AL NEONATO
E’ vietato imporre al neonato lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi.
Può essere attribuito un solo nome, che deve necessariamente corrispondere al sesso del bambino. Il nome può essere composto da più elementi onomastici, fino ad un massimo di tre; in questo caso, il nome composto verrà riportato con tutti i suoi elementi nelle certificazioni di stato civile e di anagrafe, nonché nei documenti del bambino.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
1.      attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito il parto, ovvero constatazione di avvenuto parto;
2.     documento valido di identità personale (preferibilmente la carta d'identità) del dichiarante.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
CODICE CIVILE art. 231 e seguenti;
D.P.R. n. 223 del 30.5.1989 - Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente;
D.P.R. n. 396 del 3/11/2000 - "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'Ordinamento dello Stato Civile, a norma dell'art.2 comma 12 legge 127 del 15/5/1997;
D.P.R. n.445 del 28/12/2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" art. 16;

DOVE RIVOLGERSI
Ufficio Stato Civile – Comune di Bodio Lomnago.

ORARIO
Dal Lunedì al Sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.30
Il Lunedì ed il Mercoledì pomeriggio dalle 14.30 alle 18.00

PER CONTATTARCI
email: demo@comune.bodio-lomnago.va.it