Pubblicazioni di Matrimonio

Ultima modifica 6 luglio 2023

INFORMAZIONI GENERALI
La pubblicazione di matrimonio consiste nell’affissione di un atto contenente le generalità dei futuri sposi in uno spazio apposito presso l’albo pretorio della casa comunale. Viene fatta a cura dell’Ufficiale dello Stato Civile ed ha la funzione di rendere noto il proposito di contrarre nozze per mettere in grado gli interessati di fare le eventuali opposizioni. E’ inoltre il procedimento con il quale l'Ufficiale dello Stato Civile accerta l'insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio.
La pubblicazione deve essere richiesta da entrambi gli sposi all'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza di uno di essi, ove verranno rese le dichiarazioni prescritte e firmato l’apposito verbale.
La richiesta è necessaria anche in caso di matrimonio religioso valido agli effetti civili.
Accertata l’inesistenza degli impedimenti mediante l’acquisizione d’ufficio della documentazione necessaria presso i comuni di nascita e di residenza, l’Ufficiale dello Stato Civile provvede all’affissione chiedendone esecuzione anche al comune di residenza dell’altro sposo se diverso da Bodio Lomnago.
Le pubblicazioni devono rimanere esposte nei comuni di residenza per almeno otto giorni interi e consecutivi e, trascorsi i tre giorni successivi senza che sia stata fatta alcuna opposizione, l’ufficiale dello Stato Civile può procedere alla celebrazione del matrimonio o rilasciare il nulla osta al Parroco o ad altro ministro di culto.

VALIDITÀ
Il matrimonio deve essere celebrato entro i 180 giorni successivi alla pubblicazione.
La celebrazione può avvenire in qualsiasi comune italiano.
Nel caso di matrimonio religioso gli interessati provvederanno, trascorsi i termini di legge, al ritiro del nullaosta alla celebrazione, da consegnare al Parroco o al Ministro di culto.
Nel caso di matrimonio civile da celebrarsi in comune diverso da quello di residenza degli sposi, gli stessi provvederanno a richiedere l'apposita delega.
Per informazioni sul matrimonio civile, clicca qui.

REQUISITI
Per poter contrarre matrimonio bisogna non trovarsi in alcuno dei casi di impedimento stabiliti dalla legge. Gli sposi devono quindi essere liberi di stato, maggiorenni e non interdetti.
Il Tribunale può comunque ammettere al matrimonio il minore che abbia già compiuto i 16 anni con decreto emesso in camera di consiglio.
La donna che sia già stata sposata, non può contrarre nuove nozze se non dopo che siano trascorsi trecento giorni dalla data dell’annotazione a margine dell’atto di matrimonio dello scioglimento, o della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Sono esclusi dal divieto i casi in cui la sentenza di divorzio sia stata pronunciata in base all’art.3, numero 2, lettere b) ed f) della Legge 1.12.1970 n. 898.
Tale divieto temporaneo sussiste per la donna anche in caso di vedovanza. Il Tribunale può comunque autorizzare il matrimonio con proprio decreto.
La legge stabilisce poi altri impedimenti, in particolare nei casi in cui sussistano tra i coniugi determinati rapporti di parentela, affinità, affiliazione o adozione.

DOCUMENTI DA PRESENTARE
La documentazione necessaria a comprovare l'esattezza delle dichiarazioni rese dagli sposi viene acquisita d'ufficio presso i comuni di nascita e di residenza.
Se gli sposi intendono contrarre matrimonio religioso valido agli effetti civili, devono essere muniti della richiesta del Parroco/ Ministro del culto.
Qualora poi ricorrano determinate situazioni, gli sposi devono presentare all’atto della richiesta di pubblicazioni:

  • nullaosta dello straniero che intende sposarsi in Italia o altro documento necessario in questo caso;
  • decreto del Tribunale di dispensa o riduzione dei termini di pubblicazione;
  • decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio in caso di parentela o affinità tra i coniugi (art.87 c.c.);
  • decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio in presenza di divieto temporaneo (art.89 c.c.);
  • decreto del Tribunale di ammissione al matrimonio del minore d'età. 

CITTADINI STRANIERI
Per i cittadini stranieri, essendo le condizioni regolate dalla legge nazionale del Paese di appartenenza, oltre ad altra documentazione che l’Ufficiale dello stato civile può richiedere per verificare l’esattezza delle dichiarazioni, il documento fondamentale è il NULLA-OSTA, rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine.
Il nulla osta deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del Paese di appartenenza e deve indicare: nome, cognome, data e luogo di nascita, paternità, maternità, cittadinanza, residenza e stato libero (in quanto celibe, nubile, divorziato/a o vedovo/a).
Può essere rilasciato:

dall’autorità Consolare in Italia con firma del Console legalizzata presso la Prefettura del luogo ove ha sede il Consolato;

dall’autorità del proprio paese, documento che deve essere tradotto e legalizzato presso il Consolato o Ambasciata italiana all’estero. 

COSTI
L'atto di pubblicazione è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo pari ad Euro 16,00. Se uno degli sposi non è residente a Bodio Lomnago, dovendosi procedere alla richiesta di pubblicazione anche presso altro comune, il costo sarà di Euro 32,00 (in tal caso saranno richieste n.2 marche da bollo da Euro 16,00).

TEMPI DI RILASCIO
Il certificato di eseguite pubblicazioni o il nullaosta al matrimonio religioso valido agli effetti civili può essere rilasciato a partire dal quarto giorno successivo all'avvenuta pubblicazione (l'esposizione deve durare almeno 8 giorni consecutivi). Il certificato di eseguite pubblicazioni o il nullaosta non può essere rilasciato prima del quarto giorno successivo all'avvenuta esposizione al fine di poter verificare che non sia stata avanzata alcuna opposizione.

NORME GENERALI DI RIFERIMENTO
D.P.R. n. 396 del 3/11/2000 - "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'Ordinamento dello Stato Civile, a norma dell'art. 2 c. 12 legge 127 del 15/5/1997";
CODICE CIVILE artt.84 e segg.

DOVE RIVOLGERSI
Ufficio Stato Civile – Comune di Bodio Lomnago.

ORARIO PER IL PUBBLICO
Dal Lunedì al Giovedì, dalle ore 8.30 alle ore 10.30 
Lunedì e Mercoledì pomeriggio, dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Venerdì dalle 10.30 alle 12.30
Sabato mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

PER CONTATTARCI
email: demo@comune.bodiolomnago.va.it


REGIME PATRIMONIALE DEI CONIUGI 

INFORMAZIONI GENERALI
Il matrimonio comporta per i coniugi conseguenze non solo personali ma anche di ordine patrimoniale, esso infatti, in mancanza di diversa manifestazione di volontà, instaura automaticamente il regime patrimoniale della comunione legale dei beni.
I coniugi possono scegliere il regime della separazione dei beni:

  • al momento della celebrazione del matrimonio, rendendo apposita dichiarazione al celebrante (Ufficiale di Stato Civile, Parroco o altro Ministro del Culto)
  • prima del matrimonio, a mezzo di apposita convenzione stipulata avanti ad un notaio (la convenzione deve essere prodotta all'ufficiale di Stato Civile al momento della celebrazione o della trascrizione del matrimonio
  • successivamente al matrimonio, con convenzione stipulata avanti ad un notaio per atto pubblico

Il regime patrimoniale determina la regolamentazione giuridica degli acquisti effettuati dai coniugi durante il rapporto matrimoniale nel seguente modo:

  • Comunione legale dei beni è il regime patrimoniale, introdotto dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, che si applica automaticamente se i coniugi non optano per un regime diverso. Comporta che i beni acquistati dai coniugi insieme o individualmente entrino a far parte di un unico patrimonio comune ai due coniugi, i quali, indipendentemente dall'apporto reale di ognuno, ne sono proprietari al 50%. Sono esclusi dalla comunione i beni acquistati precedentemente al matrimonio e i beni personali elencati nell'art. 179 del Codice Civile.
  • Separazione dei beni comporta che ciascun coniuge conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio e ne mantenga il godimento e l'amministrazione esclusiva. 

N.B.- per qualsiasi cambiamento del regime patrimoniale, dopo il matrimonio, occorre rivolgersi ad un notaio per la stipulazione di un'apposita convenzione.
La convenzione verrà poi trasmessa dal notaio all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio, ai fini dell'annotazione sull'atto di matrimonio.

REGIME PUBBLICITARIO
La forma di pubblicità del regime patrimoniale dei coniugi viene realizzata mediante annotazioni a margine dell’atto di matrimonio. La scelta del regime di separazione dei beni e di eventuali convenzioni matrimoniali modificative del regime patrimoniale legale (es. costituzione fondo patrimoniale) produrrà infatti gli effetti rispetto ai terzi, solamente dalla data dell'annotazione sull'atto di matrimonio.
Qualora sia necessario perciò provare il regime patrimoniale dei coniugi occorre richiedere un estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, che riporta le annotazioni suddette, con gli estremi essenziali degli atti che producono le variazioni al regime della comunione legale dei beni. Per quanto attiene invece alle singole clausole delle convenzioni occorre rivolgersi al notaio rogante.
Nell’ipotesi quindi che a margine dell’atto di matrimonio non risulti alcuna annotazione circa il regime patrimoniale, i terzi sono legittimati a ritenere che gli sposi non abbiano stipulato alcuna convenzione e che quindi gli stessi si trovino in regime di comunione legale dei beni acquistati dopo l’entrata in vigore della legge di riforma del diritto di famiglia (Legge 19 maggio 1975 n.151, entrata in vigore il 20 settembre 1975).
Si precisa che il regime di comunione legale si scioglie anche per una delle cause indicate dall’art.191 del codice civile tra cui gli eventi che vengono annotati sull'atto di matrimonio sulla base di apposita comunicazione inviata dal Tribunale (es. sentenza di separazione personale sentenza di "divorzio").
N.B. il regime automatico della comunione legale dei beni non viene annotato sull'atto di matrimonio

NORME GENERALI DI RIFERIMENTO
CODICE CIVILE articoli dal 50 a 230 – modificati dalla L.19.5.1975 n. 151 (Riforma del Diritto di famiglia);
D.P.R. n. 396 del 3/11/2000 - "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'Ordinamento dello Stato Civile, a norma dell'art. 2 c. 12 legge 127 del 15/5/1997".

DOVE RIVOLGERSI
Ufficio Anagrafe – Comune di Bodio Lomnago.

ORARIO PER IL PUBBLICO
Dal Lunedì al Giovedì, dalle ore 8.30 alle ore 10.30 
Lunedì e Mercoledì pomeriggio, dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Venerdì dalle 10.30 alle 12.30
Sabato mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

PER CONTATTARCI
email: demo@comune.bodiolomnago.va.it