Autocertificazione

Ultima modifica 5 giugno 2020

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A seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità (L.183/2011),dal 1° GENNAIO 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (art.40 D.P.R. 445/2000).
Pertanto, gli uffici comunali di Anagrafe e di Stato Civile, possono rilasciare i certificati SOLO AD USO PRIVATO.
Questo comporta che per i certificati dell’anagrafe (residenza, stato di famiglia, contestuali, esistenza in vita, ecc…), è previsto in ogni caso il pagamento dell’imposta di bollo (€ 14.62) (art.4 della tariffa alleg. A al D.P.R. 642/1972) e dei diritti di segreteria (€ 0.52) per ciascun documento. Su tutti i certificati comparirà la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. La mancata apposizione di detta dicitura comporta la nullità del certificato.
Si ricorda comunque che il cittadino può sempre utilizzare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con “istituzioni private”: banche, assicurazioni, agenzie d’affari, poste italiane, notai, ecc…, che consentano l’utilizzo delle norme del T.U. sulla documentazione amministrativa di cui art.2 D.P.R. 445/2000. 

L’AUTOCERTIFICAZIONE HA LO STESSO VALORE DEI CERTIFICATI (ART.46 D.P.R. 445/2000),

E’  GRATUITA NON E’ NECESSARIA L’AUTENTICA DELLA FIRMA.